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Inquisizione
L'Inquisizione è l’istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa
cattolica per indagare e punire, mediante un apposito tribunale, i
sostenitori di teorie considerate contrarie all’ortodossia cattolica.
Storicamente, l'Inquisizione si può considerare stabilita già nel
Concilio presieduto a Verona nel 1184 da papa Lucio III e
dall’imperatore Federico Barbarossa, con la costituzione Ad abolendam
diversarum haeresum pravitatem e fu perfezionata da Innocenzo III e dai
successivi papi Onorio III e Gregorio IX, con l’occorrenza di reprimere
il movimento cataro, diffuso nella Francia
meridionale e nell’Italia settentrionale, e di controllare i diversi e
attivi movimenti spirituali e pauperistici.
Nel 1252, con la bolla Ad extirpanda, Innocenzo IV autorizzò l’uso della
tortura e Giovanni XXII estese i poteri dell’Inquisizione nella lotta
contro la cosiddetta stregoneria. Tale Inquisizione medievale si
distingue dall’ Inquisizione spagnola, istituita da Sisto IV nel 1478 su
richiesta dei sovrani Ferdinando e Isabella, che fu estesa nelle colonie
dell’America centro-meridionale e nel vice regno di Sicilia, e dall’
Inquisizione portoghese, istituita nel 1536 da Paolo III su richiesta
del re Giovanni III, che si estese al Brasile, alle Isole di Capo Verde
e a Goa, in India.
Allo scopo di combattere più efficacemente la Riforma protestante, il 21
luglio 1542 Paolo III emanò la bolla Licet ab initio, con la quale si
costituiva l’Inquisizione romana, ossia la «Congregazione della sacra,
romana ed universale Inquisizione del santo Offizio». Mentre
nell’Ottocento gli Stati europei soppressero i tribunali
dell’Inquisizione, questa fu mantenuta dallo Stato pontificio e assunse
nel 1908, regnante Pio X, il nome di «Sacra Congregazione del santo
Offizio», finché con il Concilio Vaticano II, durante il pontificato di
Paolo VI, in un clima profondamente mutato dopo il papato di Giovanni
XXIII, assunse nel 1965 l’attuale nome di «Congregazione per la dottrina
della fede».
Struttura e scopi dell'Inquisizione
Da una stessa fonte cattolica si ricava il ventaglio degli obbiettivi
perseguiti dal tribunale dell'Inquisizione. Stabilito che l'Inquisizione
si propose, nel corso della sua lunga esistenza, di perseguire
soprattutto gli eretici, ossia coloro che «dogmatizzano contro la fede
cristiana e generalmente contro la religione», nella sua fase matura
coinvolse, pur essendo di giurisdizione ecclesiastica, anche il potere
civile, dal momento che i regnanti considerarono generalmente la
religione «come il primo bene dei popoli e come eziandio il più forte
baluardo della pubblica sicurezza», collaborando con i poteri
ecclesiastici alla repressione delle eresie, «sempre infeste all'altare
insieme ed al trono».
A Roma, dal Cinquecento, l'Inquisizione aveva per prefetto lo stesso
papa che nominava gli inquisitori generali, un gruppo di cardinali
appartenenti alla Congregazione della sacra Inquisizione, e gli
inquisitori particolari, consultori della Congregazione; nelle diverse
diocesi dello Stato pontificio erano presenti altri inquisitori. Nella
Spagna e nel Portogallo venivano nominati dal re gli inquisitori
generali, confermati dal papa.
L'autorità dell'Inquisizione, in materia di fede, si estendeva «sopra
qualunque persona di qualunque grado, condizione e dignità, ossia
vescovi, magistrati, comunità, né vi ha privilegio personale o locale
che esenti dalla di lui giurisdizione»: i magistrati e i giudici erano
tenuti ad eseguire i suoi decreti, sotto pena di scomunica.
Gli inquisitori procedevano:
«contro gli eretici ed i fautori o ricettatori di essi, contro i
sospetti di una falsa credenza, contro quelli che impediscono agli
inquisitori di esercitar liberamente il loro uffizio, e contro quelli
che richiesti a prestar la loro opera per poterlo eseguire, si ricusano,
ancorché siano principi, magistrati e comunità»;
«contro i pagani che venuti alla fede e battezzati, ritornano a
professare il paganesimo»;
«contro i malefici ed i sortilegi che con arti superstiziose tentano
danneggiare il prossimo; contro gli astrologi giudiziari, divinatori e
maghi, molto più se questi abbiano fatto patti col demonio, ed abbiano
apostatato dalla vera religione; contro quelli che impediscono ai
bramosi di professare la vera fede e di abbracciarla; contro chi
predichi dottrine scandalose e contrarie alla vera religione; contro
quelli che in pubbliche lezioni o dispute, ed anche in discorsi e
scritti privati sostengono che la ss. Vergine non sia stata concepita
senza macchia originale»;
«contro chi usa litanie nuove non approvate dalla sacra congregazione
dei riti; contro chi celebra la messa e ascolta le confessioni non
essendo sacerdote; contro i sacerdoti sollecitanti a cose turpi
nell'atto della confessione o immediatamente innanzi o dopo di essa, o
nell'occasione o col pretesto della medesima; contro i ministri del
sacramento della penitenza, che negligentino di avvertire i penitenti
dell'obbligo di denunziare i sollecitenti, o che insegnano non esservi
siffatta obbligazione, e contro i testimoni falsi e calunniatori che
depongono in causa di fede»;
«contro i cristiani apostati, anzi possono procedere contro i giudei ed
altri infedeli se neghino quelle verità, che nella loro credenza sono
comuni coi cristiani, se invochino o facciano sacrifizi ai demoni, e
cerchino d'indurre i cristiani ad eseguirli, se pronunzino delle
bestemmie ereticali, ed in molti altri casi».
invochino o facciano sacrifizi ai demoni, e cerchino d'indurre i
cristiani ad eseguirli, se pronunzino delle bestemmie ereticali, ed in
molti altri casi».
Il processo inquisitorio]
Sette regole per "appendere" il sospettato.
L’inquisitore e il vescovo possono sottoporre qualcuno alla tortura? In
caso affermativo, a quali condizioni? Essi possono ricorrere alla
tortura, conforme alle decretali di Clemente V (Concilio di Vienne), a
condizione di deciderlo insieme. Non ci sono regole precise per
determinare in quali casi si possa procedere alla tortura (Sospensione
del condannato con funi e caduta con strappi di corda ). In mancanza di
giurisprudenza precisa, ecco sette regole di riferimento.
1. Si tortura l’accusato che vacilla nelle risposte, affermando ora una
cosa, ora il contrario, ma sempre negando i capi d’accusa più
importanti. Si presume in questo caso che l’accusato nasconda la verità
e che, pungolato dagli interrogatori, si contraddica. Se negasse una
volta, poi confessasse e si pentisse, non sarebbe considerato un
“vacillante” ma come “eretico penitente” e verrebbe condannato.
2. Sarà torturato il diffamato che abbia contro anche un solo testimone.
Infatti la pubblica nomea più un testimone costituiscono insieme una
mezza prova, cosa che non stupirà nessuno dal momento che una sola
testimonianza vale già come un indizio. Si dirà testis unus, testis
nullus? Ciò vale per la condanna, non per la presunzione. Una sola
testimonianza a carico dunque basta. Tuttavia, ne convengo, la
testimonianza di uno solo non avrebbe la stessa forza di un giudizio
civile.
3. Il diffamato contro il quale si è riusciti ad accumulare uno o più
indizi gravi deve essere torturato. La diffamazione più gli indizi
bastano. Per i preti, basta la diffamazione (tuttavia si torturano solo
i preti infami). In questo caso le condizioni sono sufficientemente
numerose.
4. Sarà torturato colui contro il quale deporrà uno solo in materia di
eresia e contro il quale si avranno inoltre indizi veementi o violenti.
5. Colui contro il quale peseranno più indizi veementi o violenti verrà
torturato, anche se non si dispone di alcun testimone a carico.
6. A maggior ragione si torturerà colui il quale, simile al precedente,
avrà in più contro di sé la deposizione di un testimone.
7. Colui contro il quale si ha solo diffamazione o un solo testimone o
un solo indizio non verrà torturato: una di queste condizioni, da sola,
non basta a giustificare la tortura.
Il processo accusatorio, previsto dal diritto romano, consisteva nel
pubblico confronto orale fra accusatore e accusato, al quale assisteva
il giudice: l’onere della prova ricadeva sull’accusatore, che se non
dimostrava le proprie accuse, era condannato dal giudice alla pena che
avrebbe dovuto subire l’accusato in caso di riconosciuta colpevolezza.
Il tribunale dell'Inquisizione adottò invece la procedura del processo
inquisitorio – dal latino inquisitio, indagine – nel quale il giudice è
anche accusatore: sulla base di una denuncia anche generica, egli è
tenuto a raccogliere le prove della colpevolezza dell’imputato,
conducendo indagini segrete e dirigendo il processo al quale, secondo
quanto stabilito nel 1205 dalla decretale Si adversus vos di Innocenzo
III, il pubblico non può assistere né è ammessa la presenza di un
avvocato difensore; le testimonianze e le dichiarazioni dell’imputato
sono verbalizzate. Per giungere alla condanna è sufficiente la
testimonianza concorde di almeno due testimoni o la confessione
dell’imputato, il quale viene detenuto in carcere durante lo svolgimento
del processo, che non ha una durata predefinita e le cui udienze – i
costituti - si svolgono a discrezione dello stesso giudice.
Se la prova della colpevolezza non viene raggiunta e allo scopo di
sciogliere le eventuali contraddizioni presenti nelle sue deposizioni,
l’imputato è sottoposto a tortura - mezzo di coercizione legittimato
dalla giurisprudenza fino al XVIII secolo - generalmente consistente
nella corda: legate le braccia dietro la schiena, l’imputato, nudo,
viene sollevato da terra dalla corda che scorre su una carrucola fissata
al soffitto. Egli è tenuto in quella condizione per non più di mezzora,
perché una durata superiore può comportare gravi conseguenze, dalle
lesioni agli arti superiori fino al collasso cardiocircolatorio. La
tortura può essere reiterata più volte nel corso del processo.
Se ritiene che l’accusa di eresia sia stata provata, il tribunale chiede
all’imputato di abiurare, cioè di rinnegare le proprie convinzioni.
Abiurando, se non è recidivo, l’imputato evita la condanna a morte e
viene condannato a pene diverse, dalle preghiere ai digiuni, dalla multa
alla confisca dei beni, dall’obbligo di indossare, per sempre o per un
determinato periodo, l’ abitello – una veste gialla con due croci rosse
sul petto e sulla schiena che lo identifica pubblicamente come eretico
penitente – fino al carcere. Se è recidivo, relapso, l’imputato è
condannato necessariamente a morte: pentendosi, viene prima strangolato
o impiccato e il cadavere viene poi bruciato e le ceneri disperse; se è
impenitente, viene bruciato vivo. La pena viene eseguita dall’autorità
civile, il cosiddetto braccio secolare – al quale il tribunale
dell’Inquisizione rilascia il reo – in quanto gli ecclesiastici non
possono «spargere il sangue», come indicato dalla costituzione De
iudicio sanguinis et duelli clericis interdictio del Concilio
Lateranense IV del 1215; anche all'autorità civile il tribunale
raccomanda di eseguire la sentenza evitando di spargere il sangue del
condannato.
Nascita dell'Inquisizione
Le prime misure inquisitoriali erano state approvate nel 1179 dal
Concilio Lateranense III. Fra esse, in particolare, il dettato del
canone 27 legittimava la scomunica e l'avvio di crociate contro gli
eretici. Il procedimento inquisitorio fu formalizzato nella
giurisdizione ecclesiastica da papa Lucio III nel 1184 con il decreto Ad
abolendam, che stabilì il principio - sconosciuto al diritto romano -
che si potesse formulare un'accusa di eresia contro qualcuno e iniziare
un processo a suo carico, anche in assenza di testimoni attendibili. La
norma venne poi ribadita nel 1215 dal Concilio Lateranense IV che dava
vita all'istituzione di «procedure d'ufficio». Si poteva, cioè,
instaurare un processo sulla base di semplici sospetti o delazioni. Non
solo: chiunque fosse venuto a conoscenza di una possibile eresia doveva
immediatamente denunciare il fatto al più vicino tribunale
dell'Inquisizione, altrimenti sarebbe stato considerato corresponsabile.
Il termine "inquisizione", tuttavia, si trova documentato per la prima
volta negli atti del Concilio di Tolosa tenutosi in Francia nel 1229.
Per rispondere al dilagare di fenomeni ereticali e all'emorragia di
fedeli la Chiesa cattolica rispose in due modi:
appoggiandosi ai movimenti che pur richiamando a un più autentico
cristianesimo non si staccavano da Roma e cioè domenicani e francescani;
istituendo uno speciale tribunale ecclesiastico che avesse il compito di
individuare gli eretici e di ricondurli alla «vera» fede:
l'Inquisizione.
Periodizzazione e storiografia dell'Inquisizione
Immagine autocelebrativa dell´inquisizione, in cui (con falso storico)
si ritrae San Domenico di Guzmán come capo dell´Inquisizione spagnola
(Dipinto di Pedro Berruguete, 1475)
Nella storia di questo istituto gli storici distinguono tre fasi:
l'Inquisizione medievale (dal 1179 o 1184 fino alla metà del XIV
secolo): di questa inquisizione era responsabile il papa che nominava
direttamente gli inquisitori.
l'Inquisizione spagnola (1478-1820) e l'Inquisizione portoghese
(1536-1821): in questo caso gli inquisitori venivano nominati dai
rispettivi sovrani.
l'Inquisizione romana (o Sant'Uffizio): fondata nel 1542 e a tutt'oggi
esistente (l'attuale Congregazione per la dottrina della fede)
rappresentò, secondo gli storici, una novità dato che durante il
Medioevo il papa definiva semplicemente l'indirizzo politico generale e
il quadro giuridico di riferimento, mentre adesso a Roma veniva creato
un tribunale permanente direttamente presieduto dallo stesso pontefice.
Studi recenti hanno rilevato come alcuni processi che in passato
venivano ascritti all'operato dell'Inquisizione tout court (ad es. i
processi della cosiddetta caccia alle streghe) furono in realtà
celebrati da tribunali nati a seguito della riforma di Lutero, tanto che
si parla anche di un'Inquisizione protestante.
Negli ultimi due decenni alcuni studiosi hanno sostenuto l'esistenza di
una Leggenda nera dell'Inquisizione o più semplicemente "Leggenda nera".
Essi affermano che l'idea di Inquisizione oggi diffusa nell'immaginario
collettivo non trovi riscontro nella documentazione storica e sia stata
inventata ad arte dalla stampa protestante prima e anticlericale poi a
partire dal XVI secolo.
ERCOLINA MILANESI
L’INQUISIZIONE SPAGNOLA
1. LE ORIGINI
Lo storico napoletano Giuseppe Galasso, prendendo spunto dalla polemica
sulle presunte "colpe" della Spagna nel Mezzogiorno d'Italia, denuncia
la "leggenda nera" antispagnola, da sempre "[...] permeata di elementi
ideologici che hanno fatto fortemente premio non solo sulla ragione
storica, ma pressoché su ogni altra ragione. La Spagna baluardo della
“reazione cattolica”, di un “assolutismo” oppressivo o totalitario, di
dominazioni distruttive su popoli e paesi, di irrazionalismo e
sfruttamenti economici di ogni genere, di autentici genocidi di popoli e
di civiltà, insomma vero e proprio “impero del male”, di cui
l'“Inquisizione spagnola” era il simbolo più eloquente".
Proprio sull'Inquisizione spagnola la storiografia, grazie ad
approfondite ricerche d'archivio e a un atteggiamento meno prevenuto
degli studiosi, sta pervenendo a risultati più equilibrati e più
obbiettivi. È significativa la vicenda dello storico inglese Henry
Arthur Francis Kamen, di formazione marxista, che nella prima edizione
del suo studio L'Inquisizione spagnola - l'unica tradotta in italiano -
indicava nei tribunali inquisitoriali la causa principale di un presunto
ritardo culturale del paese iberico, mentre nell'edizione più recente
sostiene che la Spagna di quel tempo "[...] era una delle nazioni
europee più libere".
Dall'analisi di Kamen emerge che l'Inquisizione è stata espressione del
passaggio da una società contraddistinta dalla convivenza fra le diverse
comunità religiose a un'altra sempre più contrassegnata da conflitti, e
che essa fu la risposta della Chiesa e della Cristianità alla minaccia
rappresentata dall'eresia e, successivamente, in Spagna, dalle false
conversioni di ebrei e di musulmani.
Anche Jean Dumont, storico francese specializzato in ispanistica,
ritiene che il punto di partenza corretto per parlare dell'Inquisizione
spagnola stia nel mettere a fuoco la questione ebraica in Spagna. Nei
regni della penisola iberica gli ebrei, molto numerosi, erano soggetti
da secoli a uno statuto, non scritto, di tolleranza e godevano di una
particolare protezione da parte dei sovrani. Invece, i rapporti a
livello popolare fra ebrei e cristiani erano più difficili, soprattutto
perché era consentito ai primi non soltanto di tenere aperte le botteghe
in occasione delle festività religiose, che a quell'epoca erano molto
numerose, ma anche di effettuare prestiti a interesse, in un'epoca in
cui il denaro non veniva ancora considerato un mezzo per ottenere
ricchezza. La situazione era complicata dalla presenza di numerosi
conversos, cioè di ebrei convertiti al cattolicesimo, che dominavano
l'economia e la cultura e rivestivano anche cariche ecclesiastiche. In
alcuni casi evidenti, gruppi di conversos mostravano che la loro
adesione alla fede cattolica era puramente formale e celebravano in
pubblico riti inequivocabilmente giudaici. A partire dal 1391 nei regni
spagnoli esplodono episodi di violenza popolare contro ebrei e falsi
convertiti, che le autorità arginano con difficoltà. Quando Isabella di
Castiglia (1451-1504) sale al trono, nel 1474, la convivenza fra ebrei e
cristiani è molto deteriorata e il problema dei falsi convertiti è tale
che, secondo l'autorevole storico della Chiesa Ludwig von Pastor
(1854-1928), era in questione l'esistenza o la non esistenza della
Spagna cristiana. In quella situazione si moltiplicano le richieste,
provenienti anche da autorevoli conversos, in favore dell'istituzione
dell'Inquisizione.
La Castiglia non aveva mai avuto un organismo che si occupasse
specificamente dell'eresia, perché era stata ritenuta sufficiente
l'attività dei tribunali ecclesiastici, dipendenti dai vescovi. Invece,
l'Inquisizione era stata operante nei domini della corona aragonese dal
1238, ma era del tutto inattiva dal secolo XV. Su sollecitazione di
Isabella di Castiglia e del marito Ferdinando d'Aragona (1452-1516) -
che avevano promosso invano una campagna pacifica di persuasione nei
confronti dei giudaizzanti - il 1° novembre 1478 Papa Sisto IV
(1471-1484) istituisce l'Inquisizione in Castiglia e autorizza i Re
Cattolici a nominare nei loro Stati alcuni inquisitori di fiducia con
giurisdizione esclusivamente sui cristiani battezzati. Pertanto, nessun
ebreo è stato mai condannato perché tale, mentre sono stati condannati
quanti si fingevano cattolici per ricavarne vantaggi.
2. La procedura e le pene
L'attività del nuovo organismo si fonda sulla copiosa legislazione
elaborata dai canonisti medievali e riprende, salvo qualche lieve
differenza, l'organizzazione, la procedura e la progressione delle pene
della prima Inquisizione. Tuttavia, i poteri di nomina e di rimozione
degli inquisitori erano concessi alla Corona tramite la figura di un
intermediario, l'inquisitore generale, assistito dal Consiglio della
Suprema e Generale Inquisizione.
L'azione dei primi inquisitori a Siviglia è molto rigorosa ed
esercitata, talvolta, al di fuori delle garanzie canoniche, così che la
Santa Sede ritiene opportuno intervenire per nominare l'inquisitore
generale nella persona del domenicano Tomas de Torquemada (1420-1498),
confessore della regina Isabella, sul quale una letteratura di
propaganda ha diffuso grandi menzogne. Uomo di costumi integerrimi,
nonché uno dei maggiori mecenati e protettori di artisti della sua
epoca, Torquemada fu, invece, un inquisitore generale relativamente mite
e liberale e s'impegnò per ottenere ampie amnistie, come quella del
1484.
Lo storico francese Bartolomé Bennassar, confrontando i tribunali
inquisitoriali con le corti civili dell'epoca, descrive l'Inquisizione
spagnola in questi termini: "Senza alcun dubbio più efficace. Ma anche
più esatta, più scrupolosa [...]. Una giustizia che esamina attentamente
le testimonianze, che le sottopone a uno scrupoloso controllo, che
accetta liberamente la ricusazione da parte degli accusati dei testimoni
sospetti (e spesso per i motivi più insignificanti); una giustizia che
tortura raramente e che rispetta le norme legali, contrariamente ad
alcune giurisdizioni civili [...]. Una giustizia preoccupata di educare,
di spiegare all'accusato perché ha errato, che ammonisce e consiglia, le
cui condanne a morte colpiscono solo i recidivi".
Lo studioso danese Gustav Henningsen, dopo aver analizzato
statisticamente circa quarantamila casi di inquisiti fra il 1540 e il
1700, rileva che soltanto l'1% di essi fu giustiziato. Lo storico
statunitense Edward Peters conferma questi dati: "La valutazione più
attendibile è che, tra il 1550 e il 1800, in Spagna vennero emesse 3000
sentenze di morte secondo verdetto inquisitoriale, un numero molto
inferiore a quello degli analoghi tribunali secolari".
3. Indulgenza verso la stregoneria
La relativa mitezza dei tribunali inquisitoriali emerge anche
dall'atteggiamento tollerante tenuto nei confronti della stregoneria,
proprio nel periodo in cui dilagava in Europa la fobia antistregonica,
legata direttamente alla diffusione dell'occultismo e del pensiero
magico nel Rinascimento e alla psicosi del demoniaco, indotta dalla
Pseudo-Riforma protestante. È ormai certo che in Spagna fu proprio
l'Inquisizione - dopo una prima incontrollata diffusione di timori
popolari e di repressione statale - a impedire lo sviluppo di una vera e
propria caccia alle streghe, così come è poco noto che a Roma
l'Inquisizione fece giustiziare per stregoneria una sola persona, nel
1424. È significativo, inoltre, che furono i principi più legati ai
valori cavallereschi e feudali ad attestarsi su posizioni di moderazione
e di scetticismo verso i supposti poteri delle streghe, mentre la parte
più "progressista" della cultura ufficiale sposò la causa
dell'intolleranza e della persecuzione in nome del progresso della
ragione. Da parte loro, i Pontefici raccomandarono sempre agli
inquisitori di limitare il loro interesse per gli stregoni ai soli casi
in cui fossero presenti elementi sacrileghi o idolatrici, cioè quando,
alla superstizione, potessero essere attribuiti con evidenza i caratteri
dell'eresia.
L'Inquisizione spagnola interviene per la prima volta nel 1526, a
seguito della persecuzione scatenata dalla popolazione di Navarra negli
anni precedenti; la maggioranza degli inquisitori si pronuncia a favore
di una politica di clemenza, sollecitando inoltre l'invio di predicatori
per istruire i superstiziosi. La successiva ondata contro le streghe si
verifica nel 1610, ancora in Navarra. L'emozione suscitata dal dilagare
dei fenomeni attribuiti alla magia investe perfino gli inquisitori di
Logrono, ma interviene il Consiglio della Suprema e Generale
Inquisizione, annullando tutte le sentenze e consigliando maggiori
precauzioni nel prosieguo delle indagini.
4. Popolarità dell'Inquisizione
Il ruolo svolto dall'Inquisizione spagnola, che godette sempre di grande
popolarità, è decisivo non soltanto per preservare il paese da quella
sanguinosa fobia di massa costituita dalla caccia alle streghe, ma anche
e soprattutto per assicurare la pace sociale e religiosa alla Spagna.
Infatti quel tribunale, colpendo una percentuale ridotta di conversos e
di moriscos, cioè musulmani diventati cristiani solo per opportunismo,
certifica che tutti gli altri erano veri convertiti, che nessuno aveva
il diritto di discriminare o di attaccare con la violenza, ed evita un
bagno di sangue. Inoltre, contribuendo alla repressione dell'eresia e
sostenendo l'operato della Contro-Riforma, svolge una preziosa azione
educativa sul basso clero e il resto della popolazione, confortandone la
fede e la morale. Non può essere sottovalutata la portata di tale
impresa, che costituisce una nazione spiritualmente compatta di fronte
alla Francia lacerata dalle guerre di religione, all'Inghilterra sulla
strada dell'eresia e al sultano difensore del mondo islamico. Inoltre,
l'Inquisizione non ostacola mai le grandi imprese culturali dei secoli
XVI e XVII; anzi, ripiegandosi su sé stessa, la Spagna giunge in quegli
anni al culmine del suo splendore. Personaggi come il giurista Francisco
de Vitoria (1492-1546), i teologi Domenico de Soto (1495-1560), Melchor
Cano (1509-1560) e Francisco Suarez (1548-1617), i drammaturghi Felix
Lope de Vega (1562-1635) e Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), il
romanziere Miguel de Cervantes (1547-1616), i pittori El Greco
(1545-1614), Bartolomé Murillo (1617-1682) e Diego Velázquez (1599-1660)
dominano la cultura europea e danno vita al cosiddetto siglo de oro
spagnolo. Anche la vita religiosa conosce la sua epoca aurea, attraverso
le figure di sant'Ignazio di Loyola (1491-1556), fondatore della
Compagnia di Gesù, di san Giovanni di Dio (1495-1550), fondatore
dell'Ordine degli Ospedalieri, dei mistici santa Teresa d'Avila
(1515-1582) e san Giovanni della Croce (1542-1591), riformatori
dell'ordine carmelitano, del francescano san Pietro di Alcantara
(1499-1562) e del gesuita san Francesco Borgia (1510-1572).
Pertanto, non fu un'impresa facile sopprimere l'Inquisizione. Soltanto
con la diffusione dell'illuminismo e con la laicizzazione della
monarchia, con l'invasione napoleonica e con la propaganda liberale si
perviene alle soppressioni del 1813 e del 1834, che suscitano
l'opposizione degli spagnoli di tutti i ceti, per i quali l'Inquisizione
era il simbolo di quanto costituiva l'identità del paese, cioè la
fedeltà incondizionata al cattolicesimo.
ERCOLINA MILANESI
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